Art. 13.
(Militari e Forze dell'ordine).

      1. Gli esoneri, le agevolazioni, le dispense e le indennità riconosciuti ai militari in servizio o agli appartenenti alle Forze dell'ordine connessi con l'appartenenza a un nucleo familiare, sono estesi, senza limite alcuno, ai contraenti di un patto civile di solidarietà costituito da almeno due anni.